ARPAS - USB interviene nel processo di riforma a sostegno dei lavoratori

Approvazione Legge Regionale inquadramento personale ARPAS CCNL Comparto Regione di cui a “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.)”

Cagliari -

USB, alla luce dell’iter di approvazione della Legge  relativa all’inquadramento del personale ARPAS nell’ambito del CCNL comparto Regione esprime la propria posizione a favore dei lavoratori e delle lavoratrici che da anni si battono per l’approvazione della legge, chiedendo che la norma possa essere al più presto approvata dal Consiglio Regionale, senza ulteriori rallentamenti o ritardi, a danno del personale.

Altresì, vista la presenza tra i dipendenti ARPAS di iscritti a questa organizzazione sindacale, chiede che al tavolo dei lavori venga convocata la scrivente organizzazione, rappresentativa di parte dei dipendenti, così come, venga convocata per le successive fasi previste nel protocollo dei rapporti sindacali, di informazione, concertazione e contrattazione, nel momento in cui dovrà essere data importanza alla riorganizzazione alla ridefinizione dell’ente, per quanto attiene al personale.

Fatta questa indispensabile premessa, si evidenziano di seguito le varie fasi, salienti, dell’intero percorso compiuto in questi anni per la modifica del CCNL per il personale ARPAS.

Partendo da:

  • PdL Comandini e altri n.28 del 27.06.2019 “Norme in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia ARPAS (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6)”
  • Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 6, in materia di inquadramento del personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.)” modificato secondo le indicazioni emerse dall’incontro del 06.08.2020 tra l’Assessorato RAS della Difesa dell’Ambiente, il Direttore Generale dell’ARPAS, le OO.SS. CGIL, CISL e UIL e la RSU ARPAS.

Si ritiene importante significare la propria posizione e le proprie valutazioni sull’argomento

Storia delle ARPA - cenni legislativi

L’esito del Referendum popolare del 18 aprile del 1993 (1), abrogando alcune parti della legge 23 dicembre 1978, n. 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ha portato alla separazione delle funzioni attribuite al Sistema nazionale per la protezione ambientale, rispetto alle attribuzioni proprie del Servizio Sanitario Nazionale.

La successiva legge 21 gennaio 1994, n. 61 ha affidato tali funzioni alle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente, demandando a ciascuna Regione la relativa istituzione, avvenuta per la Regione Sardegna con L.R. n. 6/2006.

I compiti di tutela ambientale attualmente esercitati dalle ARPA si diversificano da quelli in capo originariamente alla Sanità, estendendosi ai settori idrografico, ingegneristico ambientale, alla gestione e tutela del territorio, al supporto alla protezione civile per gli eventi antropici e naturali, alla protezione della fauna e flora selvatica, alla tutela della biodiversità, al generale controllo dello stato e dell’evoluzione delle matrici, pressioni ed impatti ambientali direttamente e indirettamente correlabili alla salute umana.

Inquadramento del personale ARPAS-CCNL

L’attuale assetto contrattuale delle ARPA prevede l’applicazione del CCNL della Sanità ai sensi dell'art. 3 c. 5 della legge N°61/1994 che dispone: “In attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , al personale delle agenzie di cui al presente articolo e' confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento”, cioè il Contratto della Sanità.

I Contratti Collettivi Quadro per la definizione dei Comparti di Contrattazione (CCNQ) e  i Contratti Collettivi Nazionali Sanità   succedutisi nel tempo hanno confermato questo orientamento.

L'articolo n°17 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n°6, istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna, al comma 9, relativamente al trattamento giuridico ed economico del Personale, dispone che “al personale dell’ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto della Sanità.”

La legge n. 132/2016 istitutiva del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale – SNPA, che doveva portare a completamento il percorso avviato con il referendum popolare del 19 aprile 1993, non interviene in materia contrattuale.

In sintesi il Contratto Sanità, nato per essere applicato ai servizi riferiti alla protezione della salute umana per gli Ospedali e per le ASL, è stato applicato in ARPAS ed in altre ARPA solo in ragione della provenienza originaria del primo nucleo di personale trasferito. Pur avendo tale scelta consentito di garantire l'immediata operatività alle Agenzie, e quindi confermandone l'opportunità in quel preciso momento storico, l'esperienza sinora maturata consente di affermare che il CCNL della Sanità mal si adatta alle necessità delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, che sono enti profondamente diversi, per natura dei compiti attribuiti, da quelli del Servizio Sanitario Nazionale. Gli istituti previsti da questo Contratto si sono rivelati per le ARPA spesso rigidi, inadeguati, non funzionali.

Criticità dell’attuale inquadramento

Dall'esame della normativa vigente risulta evidente che il posizionamento del personale delle ARPA all'interno del Contratto Sanità costituisce una condizione anacronistica ed anomala.

  1. ANACRONISTICA: in quanto l’inquadramento del personale delle ARPA si fonda su una norma

(Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art.45, comma 3,) emanata 2 mesi prima dello storico

referendum dell'aprile 1993.

Con tale referendum, che ebbe un esito quasi plebiscitario (82,57% di favorevoli!!) si registrò la netta volontà popolare – specchio di un'opinione pubblica maturata e divenuta cosciente della gravità e del valore prioritario delle tematiche ecologiche dopo i disastri di Seveso e di Chernobyl - di procedere al distacco delle tematiche ambientali dall'area della Sanità (in cui sino ad allora erano rimaste incluse), proprio al fine di dare all'ecologia quella dignità “di vita propria” - svincolata e non più “sorella minore” della sanità.

Purtroppo si rileva come nel testo delle leggi sopra richiamate, successive all'aprile del 1993, non si sia (colpevolmente) tenuto conto dello spirito e del risultato del referendum limitandosi a ribadire (sine die) lo status quo.

Anche la legge n. 132/2016, istitutiva del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale – SNPA, pur confermando nel complesso l'esigenza che il sistema ambientale acquisisca una sua identità rispetto al SSN, non ha dato indicazioni in merito al contratto del personale.

  1. ANOMALA: in quanto ARPAS, pur essendo ricompreso tra gli enti del Sistema Regione istituito con L.R. n.24/2014, è l’unico Ente del Sistema ad avere un contratto differente da quello regionale. Le conseguenti disparità di trattamento (economico e giuridico) determinano un concreto ostacolo nei passaggi di personale all'interno del Sistema Regione, contraddicendo, nei fatti, uno dei principali obiettivi del Sistema stesso (appunto la facilità di mobilità del personale da un Ente all'altro).

A mero titolo di esempio, limitandoci allo status del personale non dirigenziale, si fa notare come:

    • la mobilità del personale “del Comparto” avvenga solo in senso unidirezionale (da ARPAS agli altri enti del Sistema Regione), in quanto le condizioni del Contratto Regionale sono senz'altro migliori rispetto a quelle del Contratto Sanità;
    • l'assunzione in ARPAS di personale da graduatorie di concorsi pubblici banditi dagli altri Enti del Sistema Regione determinerebbe una evidente anomalia, in quanto il vincitore di un concorso indetto da un ente con Contratto regionale dovrebbe accettare di essere assunto da un ente che regolerebbe il suo rapporto di lavoro secondo il Contratto Sanità (non solo diverso, ma anche svantaggioso, sia dal punto di vista giuridico che economico).

Entrambe le suddette anomalie determinano una situazione ulteriormente penalizzante per l'organizzazione di ARPAS, già gravata da cronica insufficienza dell'organico.

Si coglie l'occasione per far notare come invece la medesima anomalia contrattuale ostacoli il passaggio in direzione opposta, da ARPAS ad altri Enti del Sistema Regione, per i dirigenti con laurea appartenente all'area sanitaria (medici, biologi, chimici, farmacisti, fisici), dovuta alla (comprensibile) non volontà degli stessi di perdere gli annosi privilegi (giuridici ed economici) riconosciuti a dirigenti dell’area sanitaria ed ospedaliera, in primis l’indennità di esclusiva).

I precedenti virtuosi

Esistono già alcuni casi in cui territori a Statuto Speciale hanno esercitato la propria autonomia amministrativa al fine di superare gli anacronismi e le anomalie determinate dall’applicazione alle ARPA ed APPA del Contratto Sanità:

  • La Regione Valle d’Aosta è l’unica regione che con la Legge Regionale n°7 del 29 marzo 2018, all’art. n°20 prevede l’eventuale transizione al Contratto del Comparto regione .
  • La Provincia Autonoma di Trento per l’APPA e la Provincia Autonoma di Bolzano per l’Agenzia Provinciale per l’Ambiente e la Tutela del Clima, applicano il Contratto della rispettiva provincia autonoma.

Alla luce di quanto illustrato:

  • vista la sussistenza di forti elementi contradditori tra lo status del personale ARPAS, in tutto

assimilabile al personale del sistema Regione, ed il suo mancato inserimento nel Contratto Collettivo Regionale;

  • considerato che l’estensione ai dipendenti ARPAS del Contratto Collettivo Regionale oltreché assicurare uniformità di trattamento giuridico ed economico all’interno del Comparto unico regionale, garantirebbe nell’ambito del “Sistema Regione”, in coerenza con la stessa ratio della Legge regionale 24/2014, una effettiva e reciproca mobilità del personale, di cui l’Agenzia è fortemente carente;
  • considerati i precedenti virtuosi già realizzati da altre Regioni e Province Autonome (Regione Valle d’Aosta e Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Si richiede con urgenza la conclusione dell’iter legislativo volto alla modifica della Legge istitutiva dell’ARPAS che consenta il passaggio dei dipendenti dell’Agenzia nel Comparto unico di contrattazione regionale.

PER USB - Pubblico Impiego Alessia Etzi