I contenuti nascosti del "Decreto del fare": come peggiorare le condizioni di sicurezza sul lavoro. Il Parlamento esautorato dalle sue prerogative, il Governo va avanti per decreti
Le novità sulla sicurezza del lavoro contenute nel “Decreto del fare” (DL 69/2013),
Non ci sono elezioni che non facciano registrare record di astensione. Il partito degli astensionisti è divenuto oramai, e stabilmente il primo partito in ogni tornata elettorale. Politologi della domenica cercano la giustificazione di questo rifiuto dell’esercizio di democrazia nella legge elettorale: il porcellum (soprannome affibbiatole da Giovanni Sartori e dal padre della legge stessa). Poi, però succede che si tengano elezioni comunali, regionali e provinciali dove si vota con sistemi elettorali diversi e l’astensione continua imperterrita nella sua ascesa, e questa costatazione dovrebbe far riflettere i nostri politologi e ricercare i motivi di tanta disaffezione che secondo noi vanno ricercati nella distanza siderale che i politici, tutti i politici di tutti gli schieramenti dimostrano davanti ai problemi dei cittadini. E ciò è dovuto a fattori diversi e a noi piace citarne due: la scarsa attenzione che i mezzi di informazione dimostrano per i problemi dei cittadini: se un politico decide di fare un convegno e parla per un giorno intero di lavoro l’indomani, nel migliore dei casi verrà citato con un trafiletto relegato nelle ultime pagine del giornale di provincia, se, invece, pronuncia due frasette per insultare l’avversario, o meglio, un compagno di partito e lo fa con parole “dure” gli si riserverà la prima pagina o giù di lì, e i politici “campano” di pubblicità, più o meno occulta sui mass media. L’altro motivo è da ricercare nei regolamenti che i vari parlamenti si sono dati: oramai il parlamento è stato esautorato di fatto della sua prerogativa principale: legiferare, dibattere, studiare le leggi. Sono i governi che legiferano con maxi pacchetti dove c’è di tutto e di più: e compito del Parlamento è quello di ratificare queste decisioni prese altrove, il più delle volte fuori dai confini nazionali: a legiferare sono l’FMI, la Commissione della UE, la Confindustria, le banche ed il parlamento ha il compito di ratifica su queste decisioni che il Governo si incarica di portare all’attenzione. Il Parlamento viene così esautorato, anche attraverso regolamenti sempre più autoritari, delle sue funzioni, e si riduce ad organo afono, sordo delle richieste che provengono dalle persone in carne ed ossa, Questi sono i motivi, secondo noi, che hanno portato a votare questa legge sulla sicurezza, nel silenzio generale. La diffusa ignoranza da parte dei parlamentari, la mancanza di cognizione sulle materie in discussione, il poco spazio che viene loro concesso per informarsi e dibattere frutto di una deriva autoritaria che vede l’esecutivo come unico organo atto a governare e, quindi, legiferare, preludio questo di quella repubblica presidenzialista tanto auspicata non solo dalla ex p2 ma anche a tanti deputati di centro-destra e centro-sinistra, ed il risultato è un parlamento sempre più distante dai cittadini e cittadini sempre più distanti dalle urne.
In data 21 giugno 2013, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 (supplemento ordinario n. 50) il Decreto Legge n. 69, il cosiddetto “Decreto del Fare”. Tale DL contiene diversi articoli relativi alla Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Entro il 21 agosto 2013 il Parlamento dovrà convertire in legge il decreto-legge entrato in vigore il 22 giugno. Si sentiva la necessità di semplificare la materia Sicurezza del lavoro, in un paese che vede oltre mille morti sul lavoro all’anno, e un numero cospicuo di infortuni sul lavoro e la presenza di malattie professionali? La risposta è ovvia. Perché procedere per decreto, non era meglio procedere per via legislativa, con un confronto in aula tra maggioranza e opposizione? Questo “Decreto del fare” (DL 69/2013), nasconde al suo interno norme sulla sicurezza del lavoro, ed è quasi del tutto identico a quello proposto ai tempi del così detto “Decreto semplificazioni bis”, presentato nel settembre del 2012; oggi come allora viene riproposto da un governo bipartisan, con l’avallo di Confindustria, che ne scrisse allora il testo e che in questi giorni ne ha rivendicato a pieno il contenuto, obbligando il governo ad approvarlo.
Entriamo nello specifico ed esaminiamo per sommi capi i punti più critici:
Art. 32, comma 1, lettera a), DL. 69 del 21 giugno 2013 - Restringe campo di applicazione del DUVRI (Modifiche art.26 commi 3, e 3bis del D. Lgs. 81/2008) Introduce la possibilità di sostituire il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) negli appalti o di opera con la nomina di un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, e di tale nomina deve essere data evidenza immediata nel contratto di opera o di appalto. E’ un modo per scaricare le responsabilità su un dipendente, mentre la redazione del DUVRI responsabilizza i datori di lavoro. Resta comunque l'obbligo di predisporre il DUVRI nel caso di rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei particolari rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori di cui all'allegato XI al Testo Unico sulla sicurezza del 2008. Introduce anche l’esenzione dall’obbligo del DUVRI per gli appalti non superiori ai dieci uomini-giorno (in precedenza il decreto 81/08 concedeva una franchigia per massimo due giorni), perché evidentemente i rischi iniziano dall’undicesimo giorno (per giorni uomo si intende la somma delle giornate necessarie all’effettuazione dei lavori).
Art. 32, comma 1, lettera b), DL. 69 del 21 giugno 2013 - Restringimento campo di applicazione Procedure Standardizzate (Modifiche Art. 29 commi 5, 6 e 6 bis del D. Lgs. 81/2008)
Elimina le Procedure Standardizzate, previste per le aziende piccole (fino a 10 addetti) e medie (fino a 50 addetti) se a basso rischio infortunistico; vengono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore Inail, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La identificazione di settori di attività a basso rischio, permette di autocertificare la valutazione dei rischi, riducendo la sicurezza alla firma di qualche modulistica.
Art. 32, comma 5, lett. h), DL. 69 del 21 giugno 2013 – Misure di semplificazioni dei cantieri temporanei e mobili (Modifiche Art. 104-bis del D. Lgs. 81/2008)
Introduce delle semplificazioni nei cantieri temporanei e mobili, individua dei modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo della Sicurezza e del Piano di Sicurezza e Coordinamento; è gravissima l’eliminazione di dati e notizie sui rischi presenti in cantiere.
Art. 32, comma 6 – lettera a) e b), DL. 69 del 21 giugno 2013 – Comunicazioni in caso di infortuni gravi o mortali (Abrogazione Art. 54 del Dpr.1124/65)
Abolisce l'obbligo di comunicare all'autorità giudiziaria, alle Asl e all’INAIL degli infortuni gravi e mortali (l’obbligo permane solo nei riguardi dell’Inail). Le autorità di pubblica sicurezza devono attivarsi per procurarsi le informazioni, che sono relative, ricordiamolo, ad infortuni sul lavoro, con lesioni ed omicidio colposo. Dette notizie verranno acquisite mediante accesso telematico all’Inail; le notizie contenute sono quelle relative a infortuni mortali e quelli con prognosi superiore a 30 giorni. Le inchieste sugli infortuni gravi o mortali non sono più condotte d’ufficio dalla Direzione territoriale del lavoro, ma solo “su richiesta del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL”. Se il defunto non ha famiglia, o se si tratta di un lavoratore immigrato con parenti lontani, l’Inail resta inerte tanto non c’è più nessuno da risarcire, e si può fare a meno dell’inchiesta.
Formazione RSPP e ASPP. Altre norme sono finalizzate ad evitare la duplicazione di corsi di formazione e aggiornamento, rispettivamente per i responsabili e gli addetti del servizio protezione e sicurezza e per i dirigenti, i preposti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; prevedeno che nelle ipotesi in cui vi sia sovrapposizione, in tutto o in parte, tra i contenuti di differenti corsi, sia riconosciuto un credito formativo per il contenuto e la durata della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti già erogati.
L'articolo 32 introduce anche disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. Viene ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l'Inail è tenuto a effettuare la prima verifica. Viene previsto l'obbligo per i Inail, Asl, Arpa – di comunicare al datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l'eventuale impossibilità a effettuare le verifiche; in tal caso il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche. Per l'effettuazione delle verifiche l'Inail, le Asl o l'Arp possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati.
Art. 35, Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata (Modifiche all’Art. 3 del D. Lgs. 81/2008)
Introduce misure che riducono gli adempimenti relativi all’informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti per i lavoratori che prestano la loro opera in azienda per meno di 51 giorni lavorativi nell’anno solare di riferimento. La pericolosità di un lavoro diviene automaticamente minore per i lavoratori precari, sapevamo che era esattamente il contrario. L’inesperienza nella mansione, la non conoscenza dei luoghi e delle attrezzature fanno aumentare le probabilità di infortunio. Si estende quanto già previsto dal d. lgs n. 81 del 2008 per i soli lavoratori agricoli, si prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, vengono adottate misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria, nei casi in cui la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro (fino a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento). La disposizione vuole evitare la ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro presso i quali il lavoratore presta la sua attività. La necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o, ove previsto, a ripetere la formazione, viene vista come un aggravio e pertanto eliminata. Riteniamo che la sorveglianza sanitaria, andrebbe approfondita, e non “semplificata”, vista l’esposizione del lavoratore precario a rischi sanitari sempre mutevoli.
Art. 38, Disposizioni in materia di prevenzione incendi (Modifiche all’art. 11, c.4 DPR n.151 del 2011)
Si mette mano in maniera pesante al DPR 151/11 laddove prevede l’obbligo per le attività a rischio di incendio medio e alto di richiedere al Comando dei Vigili del fuoco “l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”. Il decreto le esenta dalla presentazione dell’istanza “qualora già in possesso di titoli abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità”. Il senso è che una volta ottenuto il primo titolo abilitativo si possono modificare del tutto le condizioni di sicurezza senza rendere conto a nessuno, sino alla richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' previste dall'Allegato I del DPR 151/2011 ò tenuto ad inviare al Comando. Stiamo parlando di stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili, impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili, di officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili dove operano persone, locali di spettacolo, alberghi, pensioni, villaggi turistici, scuole, asili nido, collegi, strutture sanitarie, case di riposo per anziani, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, metro, gallerie stradali, distributori di carburanti, ecc..
Altre modifiche contenute nel decreto:
Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I del DPR n.151/2011 (di cui abbiamo appena fatto una descrizione sommaria), esistenti alla data di pubblicazione del regolamento, dovevano espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento. L’art. 38, c.2 allunga la minestra di un anno e porta a 3 anni i termini per mettersi in regola e presentare l’istanza preliminare al Comando dei Vigili del fuoco per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, e per l’istanza per ottenere il certificato di prevenzione incendi.
Alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro potranno essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. il datore di lavoro potrà trasmettere per via telematica alcune comunicazioni in materia di misure specifiche di protezione e di prevenzione, di esposizione non prevedibile, di notifiche all'organo competente per territorio, di misure di emergenza, anche per il tramite degli organismi paritetici o delle OO.SS. dei datori di lavoro.
In conclusione si conferma che se anche cambiano i governi, gli obiettivi e i programmi sono sempre gli stessi. Nel nome della semplificazione per le aziende e della riduzione dei costi, si sacrificano i diritti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in un paese in cui i livelli di tutela sono già ridotti all’osso.