INPDAP - Adesso è facoltativa l'iscrizione alla Gestione prestazioni creditizie e sociali

 

L'articolo 1, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha esteso la facoltà di accedere alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP anche ai pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.

In prima applicazione, con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, è stata prevista l’iscrizione automatica alla predetta Gestione INPDAP per tutte le categorie di dipendenti e pensionati interessati, salvo espressa comunicazione di volontà contraria da parte degli stessi (silenzio-assenso).

Successivamente, l’art.3 bis della legge 22 novembre 2007 n. 222 ha riformato il citato decreto disponendo, come unica modalità di iscrizione alla Gestione, la preventiva “comunicazione scritta all'INPDAP della volontà di adesione” da parte dell’interessato.

Questa legge, inoltre, ha disposto che la data di decorrenza per accedere alle prestazioni creditizie agevolate sia il 1° giugno 2008.

La nuova modalità di accesso alla Gestione INPDAP, quindi avverrà esclusivamente mediante la manifestazione esplicita del consenso da parte degli interessati da manifestare direttamente alla Sede INPDAP competente territorialmente attraverso una richiesta di adesione.

L’iscrizione comporta il versamento di un contributo, a totale carico dei soggetti aderenti, pari allo 0,35% della retribuzione imponibile determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e del successivo decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Si precisa altresì che, non essendo prevista la facoltà di recesso, l’adesione ha validità fino al giorno di cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione.

Eventuali chiarimenti sulle prestazioni erogate dovranno essere richiesti all’INPDAP, i cui Uffici Relazioni con il Pubblico sono rintracciabili al seguente indirizzo Internet: www.inpdap.gov.it