INPS: disposizioni relative alla modalità di accertamento del diritto alle prestazioni collegate al reddito
In allegato la circolare n. 62/09
Le prestazioni INPS collegate al reddito sono erogate prendendo in considerazione i redditi percepiti l'anno precedente; per le prestazioni di nuova liquidazione si fa invece riferimento ai redditi dell'anno in corso. Lo specifica l'INPS con un'apposita circolare (n. 62 del 22 aprile 2009) nella quale chiarisce le modalità di accertamento del diritto delle prestazioni legate al reddito previste dalla legge n.14/2009.
Le prestazioni interessate alla disposizione sono l'integrazione al trattamento minimo della pensione e dell'assegno ordinario di invalidità, la pensione sociale, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale e la maggiorazione dell'assegno sociale, l'importo aggiuntivo di 154,94 euro, la quattordicesima, le pensioni ai superstiti, le prestazioni agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti. La nuova legge ha introdotto due diversi criteri per l'erogazione di queste prestazioni: per quelle di prima liquidazione, vale il reddito dell'anno in corso, che viene determinato sulla base di una dichiarazione presuntiva dell'interessato, valida fino al 30 giugno dell'anno successivo, mentre per le prestazioni in corso di erogazione, il beneficiario deve dichiarare annualmente i redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno.