LA CANCELLAZIONE DELLE DIMISSIONI IN BIANCO: UNA GARANZIA RIVENDICATA SOLO DALLA CUB
A partire dal 5/3/2008, per comunicare le dimissioni volontarie è obbligatorio l’uso di un unico modello "informatico" non contraffabile e non falsificabile. L’adozione del modulo, prevista con decreto interministeriale, vuole evitare il fenomeno delle "lettere di dimissioni in bianco" che alcuni padroni hanno imposto di firmare al lavoratore lasciando in bianco la data. Tale provvedimento, che rende di fatto nulle le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste nel decreto medesimo, è stato richiesto al Governo dalla CUB nell’ambito degli incontri tra Governo e parti sociali a Palazzo Chigi.
Il modulo ha una precisa validità: dalla data di emissione fino al quindicesimo giorno successivo. Tale soluzione, rende certo il periodo nel quale il lavoratore ha manifestato la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro ed elimina la possibilità della firma delle lettere di dimissioni in bianco.
Se un lavoratore utilizza una comunicazione resa in forma diversa da quella adottata con il decreto, l'atto è nullo. In questi casi il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a compilare il modulo nella forma e con le modalità di cui al decreto interministeriale.
La norma si applica a tutti i datori di lavoro, senza nessuna eccezione, e a tutti i lavoratori e alle lavoratrici dipendenti pubblici e privati nonché collaboratori domestici, a progetto. Co.Co.Co ed occasionali; ai soci lavoratori ed agli associati in partecipazione.
I soggetti abilitati ai quali sarà possibile rivolgersi per ottenere il modulo e la sua compilazione dovranno sottoscrivere una convenzione. Da subito il lavoratore può rivolgersi, alle direzioni provinciali e regionali del lavoro, nonché gli ispettorati del lavoro delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché della Regione Siciliana; ai comuni, indipendentemente dal luogo di residenza o della sede dove presta attività,
IL MODULO PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE
Il Modulo si compone di cinque sezioni (Quadri):
uno relativo ai dati identificativi del lavoratore; uno relativo ai dati identificativi del datore di lavoro; uno relativo ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere; uno relativo ai dati identificativi delle dimissioni, indicando la data di decorrenza e il motivo delle stesse; uno relativo ai dati identificativi del soggetto abilitato, nonché una serie di dati, che rilascia il sistema, atti a identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: la marca temporale (numero di protocollo); il codice alfanumerico progressivo di identificazione.
Come compilare il modulo
Il soggetto abilitato compila il modulo, inserendo tutte le informazioni richieste, compresa la data delle dimissioni. Al termine della compilazione, il modulo viene protocollato, gli viene attribuito un codice unico e quindi una ricevuta che contiene tutti i dati contenuti nel modulo unitamente ai "dati di invio" che impediscono la manomissione e fissano la decorrenza dei quindici giorni per la validità delle dimissioni.
Questa ricevuta deve essere stampata e consegnata dal lavoratore al datore di lavoro.
In allegato, il Modulo ministeriale per le dimissioni volontarie dei lavoratori.