Prodotti del tabacco: avvertenze relative alla salute di maggiori dimensioni e divieto di aromi forti all'orizzonte
La Commissione europea ha adottato il 19 Dicembre la sua proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco. La legislazione proposta consiste in nuove regole rafforzate sulle modalità di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco, e maggiori tutele sulla salute.
Dopo anni di lavoro, la Commissione europea ha adottato il 19 Dicembre 2012 la sua proposta di revisione della direttiva sui prodotti del tabacco. La legislazione proposta consiste in nuove regole rafforzate sulle modalità di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco. Più in particolare, essa vieta l'uso delle sigarette, del tabacco da arrotolare (RYO, roll your own) e dei prodotti del tabacco non da fumo con aromi caratterizzanti e prescrive per le sigarette e il tabacco da arrotolare l'adozione di avvertenze illustrate relative alla salute di grandi dimensioni. Essa regolamenta le vendite transfrontaliere via Internet e prevede caratteristiche tecniche per contrastare il commercio illecito. Inoltre, vengono proposte misure per i prodotti finora non specificatamente disciplinati, come le sigarette elettroniche e i prodotti da fumo a base di erbe. Il tabacco da masticare e il tabacco da fiuto saranno oggetto di una regolamentazione specifica in materia di etichettatura e di ingredienti. L'attuale divieto del tabacco per uso orale (snus) sarà mantenuto.
All'atto dell'adozione della proposta, ha dichiarato Tonio Borg, Commissario responsabile per la Salute e la politica dei consumatori: "Ce l'abbiamo fatta! La Commissione europea aveva promesso una proposta sui prodotti del tabacco entro la fine del 2012, proprio ciò che presento oggi ai ministri della Salute e al Parlamento europeo. Le cifre si commentano da sole: il tabacco uccide la metà delle persone che ne fanno uso e induce forte dipendenza. Dal momento che il 70% dei fumatori inizia prima dei 18 anni di età, l'obiettivo della proposta odierna è rendere i prodotti del tabacco e il fumo di tabacco meno attraenti e scoraggiare in tal modo l'iniziazione al tabacco tra i giovani." Ha aggiunto inoltre che "i consumatori non devono essere ingannati: i prodotti del tabacco devono avere l'aspetto e il gusto di prodotti del tabacco e la presente proposta garantisce che aromi e confezioni accattivanti non siano utilizzati come strategia di marketing".
Perché una revisione della legislazione dell'UE?
L'attuale direttiva sui prodotti del tabacco (2001/37/CE) risale al 2001. Da allora, si sono registrati significativi sviluppi scientifici, internazionali e di mercato. Ad esempio, si sono resi disponibili nuovi elementi di prova relativi agli aromi utilizzati nei prodotti del tabacco e all'efficacia dei messaggi di informazione relativi alla salute. Sul mercato sono comparsi prodotti di nuova generazione, quali le sigarette elettroniche, mentre le recenti strategie di marketing fanno uso di aromi e confezioni accattivanti. A livello internazionale, l'UE e tutti i suoi Stati membri hanno ratificato la convenzione quadro dell’OMS per la lotta al tabagismo (FCTC), entrata in vigore nel febbraio 2005. Di conseguenza, alcune delle attuali disposizioni della direttiva sono diventate obsolete. Gli Stati membri hanno inoltre adottato approcci normativi differenti, il che ha portato ad una divergenza tra le legislazioni degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
La nuova proposta risponde a tali sviluppi e alle richieste avanzate dal Parlamento europeo e dal Consiglio nonché alla relazione della stessa Commissione sull'applicazione della direttiva sui prodotti del tabacco del 2007 e del 2009, in cui sono state individuate aree suscettibili di miglioramento.
Elementi principali della proposta:
La proposta prevede una revisione profonda della direttiva attualmente in vigore. Essa si occupa, in particolare, dei seguenti settori:
· Etichettatura e confezionamento - Tutte le confezioni di sigarette e di tabacco da arrotolare devono contenere un'avvertenza testuale combinata a un'immagine che copra il 75% del fronte e del retro della confezione e non devono recare alcun elemento promozionale. Le attuali indicazioni del tenore di catrame, nicotina e monossido di carbonio, percepite come fuorvianti, sono sostituite da un messaggio sul lato della confezione che informa che il tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene. Gli Stati membri rimangono liberi di prevedere il confezionamento generico o plain packaging in casi debitamente giustificati.
· Ingredienti - Sarà introdotto un formato elettronico per la segnalazione degli ingredienti e delle emissioni. La proposta prevede il divieto di aromi caratterizzanti per sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco non da fumo, nonché il divieto di prodotti con maggiore tossicità e capacità di indurre dipendenza.
· Tabacco non da fumo - Il divieto dei prodotti del tabacco per uso orale (snus) viene mantenuto, salvo per la Svezia, che gode di un’esenzione. Tutti i prodotti del tabacco non da fumo devono recare avvertenze relative alla salute sulle superfici principali della confezione e i prodotti con aromi caratterizzanti non possono essere venduti. I prodotti del tabacco di nuova generazione sono soggetti a una notifica preventiva.
· Ampliamento del campo di applicazione della direttiva - I prodotti contenenti nicotina (ad esempio le sigarette elettroniche) al di sotto di una determinata soglia di tale sostanza sono ammessi sul mercato, purché rechino avvertenze relative alla salute; al di sopra di detta soglia, tali prodotti sono consentiti solo se autorizzati come medicinali, ad esempio nelle terapie sostitutive della nicotina. Le sigarette a base di erbe devono recare avvertenze relative alla salute.
· Vendite a distanza transfrontaliere - Si prevedono una notifica per i rivenditori via Internet e un meccanismo di verifica dell'età per garantire che i prodotti del tabacco non siano venduti a bambini e adolescenti.
· Traffico illecito - Sono previsti un sistema di tracciabilità e rintracciabilità ed elementi di sicurezza (ad esempio ologrammi) per garantire che nell'UE siano venduti soltanto i prodotti conformi alla direttiva.
Procedura e calendario
La proposta è stata adottata a seguito di un'ampia consultazione degli stakeholder, inclusa una consultazione pubblica che ha dato luogo a 85 000 risposte. Durante la sua preparazione, è stata effettuata un'approfondita valutazione d’impatto che ha analizzato gli effetti economici, sociali e sanitari delle varie opzioni in esame. Nel corso della procedura sono stati commissionati diversi studi all'esterno.
La prossima tappa è la discussione della proposta presso il Parlamento europeo e il Consiglio. L'adozione è prevista per il 2014, con entrata in vigore dal 2015-2016.
Per ulteriori informazioni
MEMO/12/1005
(Fonte Commissione Europea)