Se in caserma non risulti essere "di pieno gradimento" sei passibile di licenziamento.
In questi giorni in cui ferve il dibattito sull’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e del suo svuotamento, di come rendere i lavoratori più “flessibili” in uscita si fa finta di ignorare che l’art. 18 riguarda una ristretta minoranza di lavoratori. I lavoratori dipendenti, nella stragrande maggioranza, non possono far valere il diritto della reintegra sul posto di lavoro visto che lavorano in aziende che non impiegano più di 15 dipendenti, o che lavorano con contratti atipici.E in questa giungla di contratti (ben 47 tipologie) ve ne sono alcuni che, ignorati dai più, rasentano la legalizzazione dell’illegalità, quello cui aspirano tutti i liberisti più convinti: ovvero poter licenziare perché “ il lavoratore non è di pieno gradimento”.
Cercheremo di ritornare in seguito sull’articolo 18 in modo più compiuto. In questa nota si vuole segnalare solo una tipologia di contratto che riguarda le forze armate: l'articolo di legge - il numero 20 del Dpr 751/77 quello che regola il rapporto di lavoro fra le forze armate e le ditte esterne, esso permette alle forze armate, a loro insindacabile giudizio, poter licenziare un lavoratore perché “non (più) di pieno gradimento”. Ed è ciò che è successo ad una lavoratrice addetta alla mensa di una caserma del novarese con un contratto part-time da 700 euro mensili che da un giorno all’altro si è vista licenziare con questa motivazione: Non più di pieno gradimento.
Questa sembra essere l’Italia. Quella stessa Italia il cui articolo 1 della costituzione recita che “l’Italia è una repubblica fondata sul lavoro”, già: purchè il lavoratore sia di pieno gradimento almeno a detta del DPR numero 751/77.