Amianto, legittimo timbrare e incrociare le braccia; per la Cassazione il lavoratore ha diritto al salario

Corte di cassazione - Sezione lavoro – Sentenza 5 novembre 2012 n. 18921

Cagliari -

 

 

 

La Corte di cassazione - Sezione lavoro – con Sentenza 5 novembre 2012 n. 18921 confermando le pronunce di merito, ricorda che “ il Tribunale ha ritenuto che il comportamento dei lavoratori, che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio (…) , esprimesse una giustificata reazione all'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cc, implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo la timbratura all'orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall'officina” restando a disposizione per altra attività ma non per lavori insalubri.

 

 L’astensione dal lavoro si è protratta per un mese e mezzo fino alla chiusura dei capannoni per ordine del pretore ma le Ferrovie (le Officine Grandi Riparazioni di Torre del Greco ) non corrisposero la retribuzione per quel periodo, cosa che diede origine al giudizio.

 

La vicenda riguardava alcuni lavoratori impiegati in operazioni di rimozione dell’amianto nei vagoni presso le Officine Grandi Riparazioni di Torre del Greco che a seguito dell’accertamento da parte del medico del lavoro e dell’ufficiale sanitario delle Ferrovie della insalubrità delle condizioni di lavoro avevano deciso di astenersi ad oltranza dalle azioni di bonifica, restando in attesa di diverse indicazioni.

Di particolare interesse il fatto che la vicenda riguardava l'anno 1989, quando l'uso dell'amianto non era stato ancora vietato e non erano stati ancora stabiliti i valori limite di tollerabilità nel trattamento dello stesso.

 

In tal merito ”osserva il Collegio che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2491/2008; 644/2005, ambedue in materia di cautele contro il rischio da amianto, anche in anni tra i '60 e gli '80 del secolo scorso), la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cc, pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico; inoltre, nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell'art. 2087 cc, tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e le condizioni di salute del prestatore di lavoro, rendendosi così inadempiente ad un obbligo contrattuale, questi, oltre al risarcimento dei danni, ha in linea di principio il diritto di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute (cfr, Cass., n. 11664/2006).