PAUSE DAL LAVORO, RICHIESTA RITIRO MESSAGGIO 876 DEL 2016

In allegato i documenti citati nel comunicato

Nazionale -

 

Al Direttore generale vicario

Dott. Vincenzo Damato

 

Al Direttore centrale Risorse Umane

Dott. Sergio Saltalamacchia

 

 

e, p.c.                     Al Presidente dell'A.Ra.n

Dott. Sergio Gasparrini

 

Al Dirigente l’Ufficio Relazioni Sindacali

Dott. Domenico D’Iorio

 

Ai Lavoratori dell’INPS

 

 

 

Oggetto: Messaggio Hermes N. 876 del 24 febbraio 2016 avente ad oggetto “Chiarimenti sul regime delle pause” e Parere A.Ra.N. N. 1437/2016 del 18 febbraio 2016.

 

 

 

In merito al Messaggio Hermes dell’INPS e al Parere A.Ra.N. richiamati in oggetto, la scrivente organizzazione sindacale fa presente:

-    E’ evidente la confusione che si fa tra la pausa pranzo, definita dall’Accordo EPNE del 24 aprile 1997 di norma in 30 minuti e la pausa disciplinata dall’art. 8, commi 1-2 del D. Lgs 66/2003, la cui durata minima è stabilita in 10 minuti, pausa concessa come diritto del lavoratore dopo sei ore continuative di lavoro e quindi non obbligatoria;

 

-      La Circolare N.8/2005 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 3 marzo 2005, al punto 13.Pause, prevede testualmente – “Il lavoratore ha diritto ad un intervallo di pausa dall’esecuzione della prestazione lavorativa quando la stessa ecceda le sei ore nell’ambito dell’orario di lavoro… La durata e le modalità della pausa sono stabilite dalla contrattazione collettiva... La eventuale "concentrazione" della pausa all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, che determini in sostanza una sorta di riduzione dell’orario di lavoro, può essere ritenuta lecita come disciplina derogatoria, ex art. 17 comma 1 e per il legittimo esercizio della quale è necessario accordare ai lavoratori degli equivalenti periodi di riposo compensativo o, comunque, assicurare un’appropriata protezione. Quindi si ritengono superate, dalle disposizioni di legge, quelle regole collettive o individuali che prevedono al posto della pausa la sola compensazione economica.  La determinazione del momento in cui godere della pausa è rimessa al datore di lavoro che la può individuare, tenuto conto delle esigenze tecniche dell'attività lavorativa, in qualsiasi momento della giornata lavorativa e non necessariamente successivamente al trascorrere delle sei ore di lavoro".

 

Da quanto esposto ne consegue:

-      Che la pausa di ristoro dall’attività lavorativa pari a 10 minuti non è affatto obbligatoria ma è un diritto che il lavoratore può esercitare qualora la sua giornata lavorativa ecceda le sei ore di lavoro, tanto è vero che lo stesso INPS con Messaggio Hermes N. 10648 del 2 luglio 2013 ha stabilito che “… i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa pari o superiore a sei ore giornaliere e rinunciano al buono pasto, qualora intendano fruire della pausa di 10 minuti ai sensi dell’art. del D. Lgs 66/2003 e s.m.i., potranno farlo all’interno della fascia oraria prevista per l’effettuazione della pausa mensa… In tal caso, la predetta pausa dovrà essere attestata mediante timbratura”;

 

-     La possibilità prevista dalla Circolare N. 8/2005 del Ministero del Lavoro di concentrare i 10 minuti di pausa all’inizio o alla fine della giornata lavorativa, determinando così una sorta di riduzione dell’orario di lavoro;

 

-      La fruizione del buono pasto non è obbligatoria in quanto non è obbligatoria l’effettuazione della pausa pranzo dopo le sei ore continuative di lavoro, qualora il dipendente rinunci al ticket e non ecceda il limite della durata della giornata lavorativa. In tal senso viene in soccorso la stessa Amministrazione INPS che ha disposto su P@perless due diversi profili di giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana: con buono pasto e SENZA buono pasto.

 

In conclusione, la scrivente organizzazione sindacale chiede il ritiro del Messaggio Hermes N. 876 del 24 febbraio 2016, la conferma della validità del Messaggio Hermes N. 10648 del 2 luglio 2013 e la convocazione immediata del tavolo sindacale nazionale per chiarire definitivamente ogni aspetto legato alle pause dal lavoro.

 

Roma, 25 febbraio 2016    

                                                  

p. USB Pubblico Impiego INPS

Luigi Romagnoli